Statuto della Milizia

Statuto della Milizia storica di Leontica

Edizione del 1° ottobre 2013 e modifica del 21 aprile 2018

 
CAPITOLO I: Nome, sede, scopi e finalità

Art. 1 Nome e sede:
1 Con il nome di Milizia storica di Leontica (detta in seguito Milizia), è costituita a Leontica, frazione del Comune di Acquarossa, un’associazione apolitica e aconfessionale ai sensi degli art. 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero.
2 La sua sede si trova a Leontica nei locali dell’ex-casa comunale.
3 I suoi impegni sono garantiti esclusivamente dal patrimonio sociale e non vincolano in alcun modo la responsabilità dei soci.

Art. 2 Scopi e finalità:
1 La Milizia favorisce l’unione tra i cittadini a decoro e interesse della comunità.
2 S’impegna a mantenere e tramandare la tradizione della popolazione di Leontica, partecipando in divisa militare alla Festa patronale di San Giovanni Battista (detta in seguito Festa patronale) e sfilando per le vie del paese durante le cerimonie religiose.
3 La Milizia ricorda i caduti della Campagna di Russia dell’anno 1812. Li onora tramandando il voto fatto a San Giovanni Battista in occasione della Battaglia sul Fiume Beresina.

Art. 3 Attività esterne:
1 La Milizia al completo o con drappelli può partecipare ad altre manifestazioni di carattere religioso, storico, militare o di interesse pubblico.

CAPITOLO II: Soci

Art. 4 Genere di soci:
1I soci della Milizia sono così definiti:
a) soci attivi: coloro che partecipano regolarmente in divisa alla Festa Patronale e i membri di comitato. Si impegnano a collaborare ed aiutare il comitato nell’organizzazione delle attività;
b) soci onorari: coloro che hanno onorato in modo particolare la Milizia;
c) soci sostenitori: coloro che sostengono in modo generoso la Milizia con offerte o donazioni.

Art. 5 Modalità d’ammissione dei soci attivi:
1 Sono ammessi quali soci attivi le persone di sesso maschile:
a) patrizi di Leontica;
b) legate con un rapporto di parentela o particolare con il paese di Leontica.

CAPITOLO III: Organizzazione amministrativa

Art. 6 Organi:
1 Gli organi della Milizia sono:
a) l’assemblea dei soci;
b) il comitato;
c) la commissione di revisione.

Art. 7 Assemblea dei soci:
 modalità
 convocazione
1 L’assemblea dei soci è l’organo supremo della Milizia.
2 L’assemblea ordinaria è convocata annualmente, entro la Festa patronale.
3 Le assemblee straordinarie possono essere convocate dal comitato ogni qualvolta gli affari sociali lo richiedano o da almeno 10 soci che ne facciano domanda scritta, indicando gli oggetti da mettere in discussione.
4 L’avviso di convocazione deve essere pubblicato all’albo sociale, sul sito ufficiale e trasmesso ai soci almeno 10 giorni prima.

Art. 8 Assemblea dei soci:
 validità
1 L’assemblea dei soci è valida con un minimo di 5 presenti, esclusi i membri di Comitato.
2 Essa decide validamente solo sulle trattande all’ordine del giorno.
3 Le decisioni sono prese a maggioranza dei soci presenti, salvo i casi in cui gli statuti o la legge richiedono la maggioranza qualificata.
4 Le votazioni e le nomine avvengono per alzata di mano, qualora la maggioranza non richieda lo scrutinio segreto. In caso di parità di voti decide la sorte.
5 I membri di Comitato hanno diritto di voto generale ad eccezione delle trattande inerenti il conto consuntivo e il rapporto dei revisori.
6 Il segretario è responsabile della tenuta del verbale. Esso viene redatto seduta stante, limitatamente alle decisioni adottate dall’assemblea, letto e approvato e firmato dal presidente, dal segretario e dagli scrutatori alla fine di seduta. Il verbale del riassunto delle discussioni sarà presentato per approvazione all’assemblea successiva.

Art. 9 Assemblea dei soci:
 competenze
 nomine
1 In generale l’assemblea dei soci esercita la sorveglianza sul comitato.
2 In particolare:
a) approva:
1. il verbale delle discussioni inerenti l’assemblea dei soci;
2. il rapporto annuale del presidente;
3. il conto consuntivo e il rapporto dei revisori, dando scarico al comitato;
4. l’introduzione e l’abrogazione della tassa sociale annua, l’ammontare e le modalità di riscossione;
5. le modifiche parziali o totali dello statuto;
6. il programma annuale;
7. la radiazione o l’espulsione dei soci;
8. le modifiche importanti della struttura della Compagnia;
9. la modifica del vessillo;
10. i crediti straordinari che esulano dalle competenze del comitato;
11. la donazione, la locazione e l’alienazione del patrimonio;
12. la costituzione di fideiussioni e la costituzione in pegno di beni;
13. le adesioni o le affiliazioni ad enti, associazioni, circoli e similari. (mod. 21.04.2018)
14. le dimissioni da membro di comitato;
15. lo scioglimento della Milizia;

b) nomina:
1. il comitato. I membri sono scelti fra i soci attivi e onorari;
2. il presidente del comitato;
3. i membri della commissione di revisione;
4. i soci onorari;
5. il comandante.

Art. 10 Comitato

 composizione
 cariche
 incompatibilità
 sedute
 indennità

1 Il comitato è formato da 3 a 7 membri, fra cui:
a) il presidente;
b) il vice-presidente;
c) il segretario;
d) il cassiere.

Le cariche di segretario e di cassiere possono essere cumulate.
2 Esso resta in carica quattro anni ed è sempre rieleggibile.
3 Il comitato ha facoltà di darsi un’organizzazione interna per una ripartizione dei compiti particolari quali: i responsabili dei tamburini, del materiale, delle armi, ecc.
4 Non possono far parte del comitato congiuntamente, coniugi, partner registrati, conviventi di fatto, genitori e figli come pure i fratelli. Nel caso in cui ci fosse l’impossibilità oggettiva nell’applicazione di questa disposizione, per un ottimale funzionamento della Milizia può essere concessa la deroga da parte dell’assemblea.
5 Il Comitato può validamente deliberare se interviene alla seduta almeno la maggioranza assoluta dei suoi membri.
6 Le decisioni di comitato sono prese a maggioranza dei presenti e senza voto segreto; i membri di comitato non possono astenersi dal voto. In caso di parità è determinante il voto del presidente o di chi ne fa le veci.
7 Le decisioni sono riportate su un apposito registro, redatto seduta stante, approvato e firmato dal presidente e dal segretario. Lo stesso deve contenere la data della seduta, il nome dei presenti, le decisioni adottate e i voti espressi.
8 Il comitato svolge la sua attività senza il riconoscimento di alcuna indennità.

Art. 11 Comitato:
 compiti
 competenze

1 In generale promuove gli scopi sociali e si occupa della gestione degli affari correnti della Milizia.
2 In particolare:
a) nell’ambito dell’organizzazione amministrativa:
1. amministra il patrimonio sociale;
2. può effettuare spese non preventivate per un importo globale annuo di Fr. 5’000;
3. nello svolgimento del suo mandato è tenuto ad uniformarsi alle vigenti leggi ed alle ordinanze emanate dalle competenti Autorità;
4. esegue le decisioni dell’assemblea dei soci;
5. attua il programma annuale di attività;
6. decide l’ammissione dei soci attivi e sostenitori.

b) nell’impiego della Compagnia:
1. trasmette al comandante le direttive di servizio necessarie allo svolgimento dell’impiego;
2. nomina il sostituto del comandante, il capo sapeur, il capo tamburo, il furiere, l’alfiere e gli altri ufficiali;

3 Il comitato ha tutte le competenze non esplicitamente attribuite secondo lo statuto ad altri organi.

Art. 12 Presidente:
 compiti
 competenze
1 Il presidente rappresenta la Milizia, presiede e coordina l’attività del comitato.
2 Firma, con il segretario, gli atti della Milizia.
3 In caso di assenza, il presidente è supplito dal vice-presidente e, in assenza di questi, dal membro più anziano per carica, subordinatamente per età.

Art. 13 Commissione di revisione :
 composizione
 compiti
1 La commissione di revisione è composta da due membri e un supplente, scelti fra i soci.
2 I membri restano in carica quattro anni e sono sempre rieleggibili.
3 La commissione di revisione esamina la gestione finanziaria ed amministrativa e presenta un rapporto scritto all’assemblea ordinaria dei soci.
4 Non possono far parte della commissione:
a) i membri del comitato;
b) congiuntamente : i coniugi, partner registrati, conviventi di fatto, genitori e figli come pure i fratelli;
c) coloro che si trovano nei detti gradi di parentela con i membri del comitato.
5 La commissione di revisione svolge la sua attività senza il riconoscimento di alcuna indennità.

CAPITOLO IV: La Compagnia

Art. 14 Formazione:
1 La Compagnia è la formazione ufficiale di parata della Milizia.
2 Essa è condotta dal comandante.
3 La Compagnia è composta da reparti di soldati sapeurs, tamburini, granatieri e voltigeurs, con i rispettivi ufficiali, uno o più alfieri, furiere e cadetti.
4 La Compagnia può sfilare anche in formazione ridotta o in drappello, come previsto dall’art. 3 dello statuto.

Art. 15 Composizione:
1 La Compagnia è composta dai soci attivi, a norma degli art. 4 e 5 dello statuto, che partecipano ogni anno alla sfilata in occasione della Festa patronale, come pure ad altre manifestazioni secondo le decisioni del comitato.
2 In caso di necessità o di esigenze particolari, possono essere ammessi quali militi altre persone in deroga al cpv 1.

Art. 16 Comandante:
 compiti
 competenze
1 Il comandante:
a) conduce e organizza la Compagnia;
b) è responsabile dell’istruzione dei militi;
c) è responsabile del corretto comportamento dei militi durante lo svolgimento del servizio;
d) può delegare ai propri ufficiali e soldati compiti che sono finalizzati alle attività durante e fuori dal sevizio.

Art. 17 Vessillo:
1 La Milizia è dotata di un proprio vessillo.
2 L’alfiere è incaricato di presenziare con il vessillo abbrunato in segno di lutto alle esequie funebri di persone legate alla Milizia.
3 In caso di decesso di militi attivi o in casi particolari, il comitato decide le modalità di partecipazione alla cerimonia funebre di un drappello o dell’intera Compagnia in uniforme.

CAPITOLO V: Materiale, equipaggiamento e responsabilità

Art. 18 Equipaggiamento:
 custodia
 restituzione
1 Di principio l’equipaggiamento è depositato all’arsenale.
2 Il milite può custodire a domicilio l’equipaggiamento o parte di esso. In tal caso è responsabile della conservazione in buono stato dello stesso.
3 In caso di sospensione, cessazione dell’attività o richiesta specifica, il materiale dev’essere ritornato tempestivamente e in buono stato al responsabile del materiale.

Art. 19 Milite:
 obblighi
 responsabilità
1 È dovere del milite partecipare alle manifestazioni in calendario.
2 Ogni milite è tenuto ad accettare gli ordini impartiti.
3 Ogni milite deve annunciare in tempo utile la sua assenza.
4 Ogni milite si assicura privatamente per quanto riguarda gli infortuni e la responsabilità civile.

CAPITOLO VI: Finanze

Art. 20 Mezzi finanziari:
1 I mezzi finanziari della Milizia sono:
a) il patrimonio sociale (divise, armi storiche, tamburi, ecc.);
b) le quote annue dei soci;
c) gli introiti delle manifestazioni;
d) le donazioni, le offerte e i lasciti.

CAPITOLO VII: Modifica dello statuto e scioglimento

Art. 21 Modifica dello statuto:
1 Lo statuto può essere modificato dall’assemblea dei soci.
2 La relativa trattanda deve essere esplicitamente indicata nell’ordine del giorno.
3 Le proposte di modifica dello statuto devono essere presentate al comitato entro il 31 marzo.

Art. 22 Scioglimento:
1 La Milizia può essere sciolta dall’assemblea dei soci, appositamente convocata, a maggioranza dei 2/3 dei presenti.

Art. 23
Patrimonio sociale:
1 In caso di scioglimento della Milizia, il patrimonio sociale dovrà essere consegnato al Comune di Acquarossa, il quale lo amministrerà e lo consegnerà alla società locale che sorgerà con i medesimi scopi e principi.
2 L’assemblea dei soci che decreta lo scioglimento, nomina una commissione di liquidazione di tre membri, la quale chiuderà gli affari sociali e curerà la gestione del patrimonio come al presente articolo.
3 Trascorsi 10 anni senza che la Milizia venga ricostituita con gli stessi scopi, il patrimonio esistente verrà devoluto a enti di pubblico interesse della frazione di Leontica, Comune di Acquarossa. Il materiale dell’arsenale dovrà essere valorizzato dall’ente che ha ricevuto il patrimonio sotto forma espositiva propria o in affidamento ad apposite strutture, garantendo ai posteri la storia della Milizia.

Art. 24 Entrata in vigore e abrogazione:
1 Il presente statuto è stato approvato dall’assemblea dei soci della Milizia Storica di Leontica di sabato 23 novembre 2013 ed entra immediatamente in vigore. L’assemblea del 21 aprile 2018 ha approvato la modifica del articolo 9 inserendo il cap 13.
2Lo statuto della società “LA GIOVINE LEONTICHESE” del 10 settembre 1933 con la modifica del 20 settembre 1947 è pertanto abrogato con effetto immediato.

La commissione per la revisione dello statuto:
Damiano Gianella,
Gianora Ivo,
Beretta Loris,
Mauro Beretta,
Paolo Ferrini.

Il comitato:
Denys Gianora,
Diego Gugliemetti,
Paolo Ferrini,
Martino Buzzi,
Daniele Gianella.

 

Statuto della milizia storica di Leontica Ed-1-10-2013 con modifiche 2018